Questo breve scritto non ha assolutamente la pretesa di trattare l’argomento in modo esaustivo (per la cui trattazione ci vorrebbe un esperto legale in materia di diritto, affiancato da un esperto informatico), ma si pone il solo scopo di fare un minimo di luce su una questione complessa, i cui meandri si snodano tra mille leggi e decreti, successive modifiche e la cui applicabilità è spesso condizionata anche da normative comunitarie ed internazionali non sempre perfettamente allineate con la normativa vigente in Italia.
Facciamo questo breve accenno specificatamente rivolto al tema delle fotografie digitali perché un’immagine digitale è oggigiorno quanto di più facile ci sia da riprodurre e divulgare a chiunque con un’estrema rapidità (a maggior ragione se l’autore decidesse di pubblicarle su un sito Internet), ma vedremo che alcuni semplici accorgimenti ci possono almeno mettere in condizione un minimo di difenderci e di rendere la vita per quanto possibile “difficile” a chi volesse duplicare le nostre immagini, senza dimenticarci che in ambito informatico la parola impossibile non esiste.
La traduzione in immagine digitale di una qualunque fotografia realizzata con metodi tradizionali (attraverso la cara buona vecchia pellicola), è estremamente semplice (scansione), ma in quel caso il possesso della pellicola (negativo o diapositiva che sia) relativa all’immagine da cui è stata realizzata la stampa, ci permette di dimostrare con facilità la proprietà dell’immagine “sorgente”, ma con le macchine digitali il negativo non esiste! Allora? Come la mettiamo?
La legge 22 aprile 1941 n.633, sulla “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, aggiornata prima dal D.P.R. 19/79 e, successivamente dal D.lgs. 154/97, tutela le fotografie: digitali o analogiche che siano senza alcuna distinzione.
Nell’articolo 1 la normativa scrive:
“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”
Nell’articolo 2 la normativa scrive:
“In particolare sono comprese nella protezione:
…. le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;”
Semplice fotografia? Cioè?
La legge prevede una sorta di distinzione netta delle fotografie in due: semplici ed artistiche.
Cosa classifica una fotografia come “artistica” piuttosto che come una “mera” opera di documentazione?
Non è facile fare una distinzione netta di questo tipo, ma dalla lettura degli articoli di legge si può in prima approssimazione definire “fotografia semplice” la riproduzione di elementi e/o persone ed aspetti della vita reale e/o naturale realizzata appunto con metodi fotografici, mentre una fotografia è considerabile “artistica” quando in essa è contenuto un intervento diretto dell’autore sull’aspetto finale dell’opera che quindi non riproduce più soltanto la realtà, ma va oltre (ad esempio effettuare operazioni varie in sede di post produzione con software di foto-ritocco).
Le fotografie “artistiche” vengono considerate a tutti gli effetti opere dell’ingegno (e come tali definite “opere fotografiche”), sono in toto equivalenti ad opere d’arte; per queste la durata dei diritti è di 70 anni dalla morte dell’autore.
Tutto il Capo 5 della legge n. 633 è integralmente relativo ai dritti sulle fotografie semplici; stabilisce i diritti degli autori e stabilisce anche i casi nei quali la riproduzione è sempre considerata lecita (fatto salvo l’obbligo di citare l’autore).
CAPO V
Diritti relativi alle fotografie.
Art. 87
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Art. 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla Sezione II del Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il Ministro per i beni e le attività culturali con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
Art. 89
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempre ché tali diritti spettino al cedente.
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Art. 91
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
Con il termine “processo analogo” dell’articolo 87, si include più o meno esplicitamente anche la tecnica della fotografia digitale, che pertanto viene considerata tutelata.
E’ importante ricordare comunque che, in base all’articolo 90, le fotografie devono obbligatoriamente riportare alcune informazioni affinché l’autore possa far valere i propri diritti sull’opera! In caso contrario la riproduzione è considerata “automaticamente” lecita a meno che si riesca a dimostrare la mala fede del soggetto che ha effettuato la riproduzione (cosa quanto mai difficile).
Dobbiamo comunque constatare che anche in questo campo, come ormai accade da parecchi anni, la tecnica e la tecnologia corrono, le leggi faticosamente arrancano cercando di disciplinare con grande ritardo molti aspetti legati al mondo del digitale.
Forse la madre di tutte le normative internazionali che tutela il diritto d’autore è la cosiddetta convenzione di Berna del 1886!
Si può facilmente immaginare come una convenzione stipulata nel lontano 1886 (che personalmente credo abbia comunque l’innegabile pregio di esistere e di aver sancito per la prima volta a livello internazionale la questione della proprietà di un’opera d’ingegno), sia oggi completamente insufficiente.
La normativa internazionale è stata di volta in volta aggiornata fino all’ultima (per quello che ne so io) direttiva europea 2001/29/CE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68:
"Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione".
"Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione."
Di grande importanza al fine di dare ad un autore, non solo il diritto, ma in qualche misura anche il potere di proteggere le proprie opere, è una sezione specifica che riguarda le misure tecnologiche di protezione (ivi compresa la crittografia o metodi analoghi che vedremo):
“Art. 102-quater - 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso dei loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione…”.
Abbiamo visto che la legge riconosce, seppur con le dovute differenze, la proprietà delle nostre opere fotografiche, come facciamo all’atto pratico ad almeno metterci in condizione di difendere quello che la legge ci riconosce e non rendere la vita troppo facile a chi volesse duplicare le nostre opere?
Sistemare le informazioni nei campi specifici del formato EXIF
EXIF è un acronimo (Exchangeable Image File Format); le specifiche EXIF (ad oggi alla release 2.2) sono uno standard di origine giapponese (Standard of Japan Electronics and Information Technology Industries Association) che, oltre a fornire le linee guida per costituire i formati (standard o proprietari che siano) per i file delle fotografie digitali, stabilisce i campi con tutte le altre informazioni relative all’immagine in questione. Il file PDF delle specifiche è liberamente scaricabile dal sito http://www.exif.org e contiene tra l’altro anche due interessanti indicazioni sul significato e sulle regole per la corretta compilazione di due campi fondamentali dal punto di vista della difesa della proprietà dell’immagine: Artist e Copyright:
Artist
This tag records the name of the camera owner, photographer or image creator. The detailed format is not specified, but it is recommended that the information be written as in the example below for ease of Interoperability. When the field is left blank, it is treated as unknown.
Ex.) "Camera owner, John Smith; Photographer, Michael Brown; Image creator, Ken James"
Copyright
Copyright information. In this standard the tag is used to indicate both the photographer and editor copyrights. It is the copyright notice of the person or organization claiming rights to the image. The Interoperability copyright statement including date and rights should be written in this field; e.g., "Copyright, John Smith, 19xx. All rights reserved." In this standard the field records both the photographer and editor copyrights, with each recorded in a separate part of the statement. When there is a clear distinction between the photographer and editor copyrights, these are to be written in the order of photographer followed by editor copyright, separated by NULL (in this case, since the statement also ends with a NULL, there are two NULL codes) (see example 1). When only the photographer copyright is given, it is terminated by one NULL code (see example 2). When only the editor copyright is given, the photographer copyright part consists of one space followed by a terminating NULL code, then the editor copyright is given (see example 3). When the field is left blank, it is treated as unknown.
Ex. 1) When both the photographer copyright and editor copyright are given. Photographer copyright + NULL[00.H] + editor copyright + NULL[00.H]
Ex. 2) When only the photographer copyright is given.
Photographer copyright + NULL[00.H]
Ex. 3) When only the editor copyright is given.
Space[20.H]+ NULL[00.H] + editor copyright + NULL[00.H]
La compilazione di questi campi non costituisce in alcun modo impedimento nella duplicazione del file (anche perché facilmente modificabili di chiunque con un minimo di conoscenze informatiche), ma qualora ancora presenti nel file abusivamente copiato, ci consentirebbe di far valere il diritto a rivendicare la proprietà dell’opera.
Watermarking sulle immagini
Ci sono due metodi principali con i quali possiamo “marcare” le nostre immagini. Il termine Inglese watermark lo possiamo tradurre con filigrana il ché rende l’idea di quello che si può fare.
Nel digitale però le possibilità sono molteplici e parlando di watermarking dobbiamo fare una significativa distinzione:
Parliamo di Visual Watermarking (marcatura visibile) quando sovrapponiamo all’immagine una scritta, o addirittura un’altra immagine (per esempio un logo) che potremmo definire semitrasparente, ma sempre visibile che appone in chiaro le informazioni di copyright. Questa scritta è chiaramente visibile, ma non pregiudica l’immagine in sé; trovare un giusto compromesso tra il fastidio che la sua presenza causa a chi osserva l’immagine e la facilità di sbarazzarsene (per esempio ritagliando l’immagine) è la chiave per ottenere il risultato complessivamente migliore. In rete si trovano tanti software di ogni tipo che realizzano questo, anche leggendo le informazioni direttamente dei campi EXIF dell’immagine. Lo scopo di fare una marcatura visibile è chiaramente quello di impedire la duplicazione dell’immagine, anche se a costo di ore di lavoro è possibile operare una correzione pixel per pixel ricostruendo l’immagine originaria.
Parliamo invece di Digital Watermarking (marcatura nascosta) quando le informazioni di copyright sono “nascoste” nell’immagine stessa e possono essere lette soltanto mediante appositi software.
Questa tecnica è figlia della Steganografia, la cui nascita viene fatta risalire al 1500; in buona sostanza l’idea di base consiste nell’utilizzare alcuni bit che descrivono il colore di un pixel (si parla di LSB, acronimo di Least Significant Bit) la cui informazione cambia di per sé poco il colore del pixel (graficamente si introduce una sorta di “rumore di fondo”), ma i bit utilizzati nascondono in realtà del testo. I metodi utilizzati oggi sono di gran lunga più sofisticati e permettono di mantenere le informazioni di watermarking anche nel caso di cambiamento del formato del file, crop, modifiche di colori, contrasto, ecc. Anche in questo caso c’è però un prezzo (modesto) da pagare; la marcatura nascosta infatti, proprio perché annida delle informazioni nei pixel stessi provoca delle perdite di qualità dell’immagine, invisibili ad una rapida occhiata, ma identificabili per chi sa cosa e dove cercare. Come se non bastasse proprio a causa della sua natura, non tutte le immagini si prestano in uguale misura ad essere trattate con il digital watermarking; infatti come facilmente intuibile, l’effetto di disturbo è maggiormente riscontrabile in immagini con grandi porzioni di superfici con poco contrasto e colori uniformi e in alcuni casi può diventare fastidioso.
La differenza nei due sistemi è che mentre nel caso di marcatura visibile si tende ad evitare che si duplichino le proprie immagini, con la marcatura nascosta si cerca invece di scoprire l’esistenza di eventuali copie in circolazione; proprio per questo motivo Digimarc fornisce un servizio a pagamento di ricerca online delle immagini che contengono l’identificativo assegnato all’autore che ne fa richiesta.
Per dovere di cronaca, a chiusura di questo articolo dobbiamo dire che entrambe le maggiori produttrici mondiali di macchine fotografiche (Canon e Nikon) offrono un sistema integrato che, combinando mediante software una funzione interna delle loro macchine fotografiche ed una chiavetta USB contenente un chip, sono in grado di stabilire se un file relativo ad una fotografia sia stato in qualche modo manipolato. Questo garantisce che si possa stabilire con certezza se l’immagine (e quindi anche tutte le informazioni nei campi EXF, autore e copyright inclusi) sia veritiera e pertanto rivendicarne a buon diritto anche la proprietà.
Come è ben noto a tutti però, nel campo del software non c’è (per ora) nulla di impossibile, infatti una software house specializzata in analisi e verifiche di sicurezza ha già violato l’algoritmo di entrambi i programmi, rendendo questa verifica potenzialmente aggirabile.